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Legge 24/12/2003 n. 378

(GU n. 13 del 17-1-2004)

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

promulga la seguente legge:

Art. 1. (Finalità)

1. La presente Legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale.

2. Ai fini dei benefici previsti dalla presente Legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con Decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo Decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 2:

- Il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o del- l'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Art. 2. (Programmazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli ele menti tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole

b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche.

2. I programmi di cui al comma 1 devono altresì individuare le modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari e definire le forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3.

3. L'approvazione dei programmi di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere al riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3. 4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di cui al comma 1, e della ripartizione delle relative risorse finanziarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le forme di concertazione con gli enti locali interessati e tengono conto del parere preventivo dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.

Art. 3. (Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale)

1. Al fine di contribuire all'attuazione dei programmi di cui all'articolo 2, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

2. Le risorse assegnate annualmente al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative agli interventi effettivamente approvati da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome medesime.

3. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per il riparto delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, in attuazione dei criteri di cui al comma 2.

4. Per gli anni 2003, 2004 e 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 8 milioni di euro annui. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

f), della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Nota all'art. 3, comma 2:

-Per il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 1, comma 2. Nota all'art. 3, comma 3:

-Per il testo dell'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi nota all'art. 1, comma 2. Nota all'art. 3, comma 4:

-Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art. 11 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 16, della Legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile), è il seguente: «3. La Legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare.

a)-e) omissis

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonchè per il rifinanziamento, qualora la Legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale

g) (i-quater) omissis.».

Art. 4. (Procedure)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono le quote del Fondo di cui all'articolo 3 loro assegnate unitamente alle risorse proprie e alle risorse di cui all'articolo 5 e concedono contributi a soggetti proprietari o titolari degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, di cui all'articolo 1, fino all'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta secondo il relativo piano finanziario. I contributi sono erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale. I contributi di cui alla presente Legge non sono cumulabili con altri contributi pubblici e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. La concessione dei contributi è comunque subordinata alla stipula di un'apposita convenzione che prevede, tra l'altro, la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio, l'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere, la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario, la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

3. Per i beni immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dei beni culturali. Nota all'art. 4, comma 1:

-Il testo degli articoli 41 e 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, di cui al Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è il seguente: «Art. 41 (Intervento finanziario dello Stato). (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; Legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2).

1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

2. Per gli interventi disposti a norma dell'art. 37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

 

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